Matrimonio fittizio e permesso di soggiorno - Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 maggio 2024 n. 13189
In materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le "linee guida" elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l'abuso dei diritti comunitari, e il "manuale" redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l'indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso.
Stranieri - Matrimonio fittizio - Permesso di soggiorno – Requisito della convivenza - Mancata prova da parte del richiedente dell'affectio coniugalis – Rif. Leg. artt. 115, 116 e 143 cod. proc. civ.; art. 30, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); D.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30
editor: Cianciolo Valeria
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