Delibazione. La condizione ostativa costituita dalla convivenza ultra triennale è rimessa alla valutazione del giudice - Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 maggio 2024 n. 14739
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Pur se nel giudizio di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico non è consentito il riesame nel merito da parte del giudice italiano, secondo quanto previsto dal Protocollo addizionale del 1984 ratificato con la L. n. 121 del 1985, sussiste però il potere e dovere di controllo della sentenza canonica sotto il profilo della sua eventuale contrarietà con l'ordine pubblico italiano. La stabilità del rapporto matrimoniale, e di quell'insieme di diritti, doveri e responsabilità ad esso connessi, dimostrata dalla convivenza ultra triennale, costituisce un bene la cui tutela è principio di ordine pubblico (il c.d. favor matrimoni), pur se l'eccezione è rilevabile solo dalla parte; di conseguenza è questione di ordine pubblico, cioè di rispondenza a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, anche la verifica della concreta operatività di questo limite che non può riconoscersi se l'ordinamento nazionale non lo prevede neppure quanto alle fattispecie interamente disciplinate al proprio interno.
Ordine pubblico italiano - Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità - Vizi genetici del matrimonio-atto – Vizio di capacità previsto dall'art. 120 c.c. - Condizione ostativa costituita dalla convivenza ultra triennale - Rif. Leg. art. 120 cod. civ.; artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.; art. 8 CEDU; art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
editor: Cianciolo Valeria
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