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Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile, assoluta e imprescrittibile - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 29 maggio 2024, n. 15028

Lunedì, 3 Giugno 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Matrimonio
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 29 maggio 2024, n. 15028; Pres. Genovese, Rel. Cons. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in cui il matrimonio da cui deriva l'affinità sia dichiarato nullo o sciolto o sia stata pronunciata la cessazione degli effetti civili, restano comunque fermi gli effetti del divieto di matrimonio tra gli affini in linea retta di cui all'art. 87, primo comma, n. 4, c.c.


Matrimonio – Matrimonio tra affini in linea retta – Nullità – Legittimazione ad agire; Rif. Leg. Artt. 87 c.c. s.s.

editor: Ferrandi Francesca