Sul divieto di licenziamento per causa di matrimonio - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 22 maggio 2024, n. 14301
In tema di divieto di licenziamento per causa di matrimonio, la presunzione prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 198 del 2006 ha natura legale, sebbene relativa, in quanto il comma 5 consente al datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle tre ipotesi ivi specificate alle lett. a), b) e c). Dunque, soltanto a tali strette condizioni, normativamente delineate, è consentita al datore di lavoro la prova contraria alla presunzione legale che il licenziamento della lavoratrice, intervenuto nell'arco temporale suddetto, sia stato disposto per causa di matrimonio.
Matrimonio - Rapporto di lavoro subordinato – Licenziamento; Rif. Leg. Art. 35 del D.Lgs. n. 198 del 2006
editor: Ferrandi Francesca
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