Sul divieto di licenziamento per causa di matrimonio - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 22 maggio 2024, n. 14301
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In tema di divieto di licenziamento per causa di matrimonio, la presunzione prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 198 del 2006 ha natura legale, sebbene relativa, in quanto il comma 5 consente al datore di lavoro di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle tre ipotesi ivi specificate alle lett. a), b) e c). Dunque, soltanto a tali strette condizioni, normativamente delineate, è consentita al datore di lavoro la prova contraria alla presunzione legale che il licenziamento della lavoratrice, intervenuto nell'arco temporale suddetto, sia stato disposto per causa di matrimonio.
Matrimonio - Rapporto di lavoro subordinato – Licenziamento; Rif. Leg. Art. 35 del D.Lgs. n. 198 del 2006
editor: Ferrandi Francesca
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