Audizione dei minori - Cass. sez. I, 15 febbraio 2008, n. 3798
Nelle
procedure di rimpatrio il tribunale può procedere alla valutazione del punto di vista del minore con
le modalità che ritiene più idonee.
L'articolo 13, comma 2, della convezione dell'Aja del 1980
sulla sottrazione internazionale di minore riguarda un'ipotesi di esclusione dell'ordine di rimpatrio
che ricorre allorché il minore vi si oppone, sempre che costui abbia raggiunto "un'età ed un grado di
maturità" tali da giustificare il rispetto della sua opinione. Nell'indagine sul raggiungimento da
parte del minore di un'adeguata capacità
di discernimento, al fine di esprimere una volontà idonea
a opporsi al rimpatrio, il giudice non è tenuto a procedere all'audizione del minore secondo modalità
particolari (ad esempio, procedendo all'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio), purché le
ragioni del rifiuto siano adeguatamente motivate.
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