Divisione ereditaria e pregiudizialità - Cass. Civ., Sez. II, 28 agosto 2026 n. 24842
Il rapporto di pregiudizialità tecnica tra il giudizio di divisione ed il giudizio di nullità, inefficacia ovvero di simulazione dell'atto di riscatto in relazione alla quota di partecipazione del 25% del capitale sociale della società già appartenuta alla de cuius di cui è stato chiesto l'inserimento nell'asse ereditario, determina la sospensione del primo in attesa della definizione del secondo.
Domanda di scioglimento della comunione – Preclusioni – Divisione ereditaria – Giudizio di nullità, inefficacia o simulazione di un atto – Pregiudizialità – Sospensione necessaria – Regolamento di competenza – Esclusione
Rif. Leg. Artt. 43, 166, 167, 295, 784, 785 c.p.c.; Art. 713 c.c.
Nel giudizio di divisione ereditaria, l'indicazione di un bene ai fini della sua inclusione nell'asse ereditario — effettuata dal convenuto costituito oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c. — non configura una domanda riconvenzionale o un'eccezione in senso stretto soggetta a decadenza, quanto piuttosto una mera precisazione ed integrazione dell'unitaria e comune istanza volta al completo scioglimento della comunione, ammissibile nei limiti delle preclusioni previste per la precisazione delle domande.
Sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnica tra il giudizio di divisione ed il giudizio di nullità, inefficacia ovvero di simulazione dell'atto di riscatto in relazione alla quota di partecipazione del 25% del capitale sociale della società già appartenuta alla de cuius che i convenuti hanno chiesto inserirsi nell'asse ereditario, il primo procedimento va sospeso in attesa della definizione del secondo, pendente nanti altro giudice in altro foro.
Una volta definito con sentenza non passata in giudicato quest’ultimo giudizio, spetterà al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata.
Nel giudizio di divisione ereditaria, l'indicazione di un bene ai fini della sua inclusione nell'asse ereditario — effettuata dal convenuto costituito oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c. — non configura una domanda riconvenzionale o un'eccezione in senso stretto soggetta a decadenza, quanto piuttosto una mera precisazione ed integrazione dell'unitaria e comune istanza volta al completo scioglimento della comunione, ammissibile nei limiti delle preclusioni previste per la precisazione delle domande.
editor: Fossati Cesare
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