Compenso professionale - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. 2 settembre 2026, n. 24937

Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza sociale, il giudice deve applicare i valori tariffari previsti dalla normativa vigente per lo scaglione di riferimento e non può scendere sotto il minimo tariffario inderogabile per legge, in assenza di convenzione tra le parti o idonea motivazione.

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Indennità di frequenza – Riconoscimento – Giudizio introdotto dal genitore – Compenso professionale - Liquidazione

Rif. Leg. Artt. 13, 445-bis c.p.c.; D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022

Nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis, sesto comma, c.p.c., proposto dal genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore per il riconoscimento del requisito sanitario utile per accedere alla prestazione di indennità di frequenza, la liquidazione delle spese processuali deve essere rispettosa dei limiti minimi tariffari introdotti con D.M. 147/2022. I nuovi parametri cui devono commisurarsi i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali vanno applicati, infatti, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in data successiva all'emanazione del predetto decreto e si riferisca a un compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché detta prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.
Il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si determina ai sensi dell'art. 13, primo comma, c.p.c., applicando il criterio dell'ammontare delle somme dovute per due anni. Il giudice, pur potendo ridurre i valori medi di tariffa nei limiti consentiti, non può scendere al di sotto dei minimi inderogabili previsti dalla normativa vigente per lo scaglione di riferimento, in assenza di convenzione tra le parti o idonea motivazione.

editor: Fossati Cesare