Amministrazione di sostegno, assicurazione sulla vita ed autorizzazione del G.T. al solo investimento - Cass. Civ., Sez. III, sent. 17 settembre 2026 n. 25476

In tema di amministrazione di sostegno, l’autorizzazione del giudice tutelare a investire somme dell’amministrato mediante la stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita non comprende, in difetto di una specifica previsione, il potere dell’amministratore di designarne i beneficiari.

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 17 settembre 2026 n. 25476 – Pres. De Stefano, Cons. Rel. Valle per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di amministrazione di sostegno, l’autorizzazione del giudice tutelare a investire somme dell’amministrato mediante la stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita non comprende, in difetto di una specifica previsione, il potere dell’amministratore di designarne i beneficiari, neppure attraverso il generico richiamo agli eredi legittimi. Tale designazione, eccedendo l’oggetto dell’incarico e la finalità conservativa o incrementativa dell’investimento e potendo sottrarre il capitale alla successione testamentaria voluta dall’amministrato, è impugnabile con l’azione di annullamento prevista dall’art. 412, primo comma, cod. civ.; l’invalidità resta circoscritta alla clausola di designazione, che costituisce elemento non essenziale del contratto di assicurazione sulla vita.

L’amministratore di sostegno di C.C. aveva chiesto e ottenuto dal giudice tutelare l’autorizzazione a investire 350.000 euro in una polizza vita a basso rischio o in strumenti equivalenti. Nella polizza furono indicati come beneficiari gli eredi legittimi. Dopo la morte dell’amministrato, A.A., erede testamentario, domandò la nullità o l’annullamento della designazione e il pagamento del capitale in proprio favore; in subordine, chiese il risarcimento del danno all’amministratore di sostegno. Il Tribunale e la Corte d’appello respinsero le domande, ritenendo che l’autorizzazione alla stipula comprendesse anche la scelta del beneficiario.
La Cassazione ha invece rilevato che la richiesta e il provvedimento tutelare riguardavano soltanto l’investimento del patrimonio dell’amministrato. La designazione degli eredi legittimi, incidendo sulla destinazione mortis causa della somma e frustrando la successione testamentaria, non poteva considerarsi implicitamente autorizzata. Poiché il beneficiario è soggetto eventuale e la relativa clausola non è essenziale al contratto, la designazione può essere annullata senza travolgere l’intera polizza. Accolti il quinto e il sesto motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma; sono rimasti assorbiti gli altri motivi connessi, mentre quelli sulla responsabilità risarcitoria dell’amministratore sono stati dichiarati inammissibili per mancata specifica impugnazione in appello.

Amministrazione di sostegno - Eredi legittimi - Successione testamentaria - Assicurazione sulla vita - Investimento del patrimonio - Giudice tutelare – Autorizzazione - Limiti dei poteri - Designazione del beneficiario – Rif. Leg. artt. 404, 405, 409, 410, 411, 412, 898, 1362, 1363, 1366, 1369, 1920, 1921 e 1923 cod. civ.; artt. 112, 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, e 372 c.p.c.; art. 12 disposizioni sulla legge in generale

editor: Cianciolo Valeria