L’amministratore di sostegno è un pubblico ufficiale - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 07 settembre 2026, n. 32961
L'amministrazione di sostegno, disciplinata dagli artt. 404 e ss. c.c., è diretta a tutelare la persona che, per effetto di una condizione di incapacità, anche soltanto parziale o temporanea, non sia in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. L'istituto è concepito in modo da assicurare l'assistenza necessaria incidendo sulla capacità di agire dell'interessato nella misura strettamente indispensabile, così da preservarne, per quanto possibile, l'autonomia. Proprio tale carattere costituisce l'elemento distintivo rispetto ai tradizionali strumenti di protezione degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione.
L'accertamento dell'attività in concreto svolta dall'amministratore di sostegno e delle finalità da questi perseguite impone di riconoscergli, al pari del tutore, la qualifica di pubblico ufficiale. Da ciò consegue che integra il delitto di peculato, e non quello di appropriazione indebita, la condotta dell'amministratore di sostegno che si appropria di somme dell'amministrato.
Amministrazione di sostegno – Amministratore di sostegno – Attività svolta – Ruolo di pubblico ufficiale – Delitto di peculato; Rif. Leg. Artt. 404 ss. c.c. e 314 c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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