Scioglimento della comunione ordinaria su beni immobili e norme applicabili - Tribunale Pavia, Sez. III, Sent., 30 luglio 2026, n. 770

La sentenza in questione indica l’iter procedimentale da seguire laddove, per attuare una divisione ereditaria immobiliare con conguaglio, occorra operare una sanatoria edilizia, nell’inerzia di uno dei coeredi-comproprietari dell’immobile da dividere, regolando i correlati esborsi.

Lunedì, 21 Settembre 2026
Giurisprudenza | Successioni | Merito
Tribunale Pavia, Sez. III, Sent., 30 luglio 2026, n. 770; Rel. Bussi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di scioglimento della comunione ordinaria su beni immobili, trovano applicazione, ai sensi dell’art. 1116.c., le norme sulla divisione ereditaria, in quanto compatibili. Ai fini della valutazione della “comoda divisibilità” ex art. 720 c.c., occorre verificare se siano realizzabili porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non gravate da servitù o limitazioni eccessive, non richiedenti opere complesse o di notevole costo, e non sensibilmente deprezzate sotto il profilo economico-funzionale rispetto al valore dell’intero. Qualora l’unità immobiliare, per dimensioni, conformazione e presenza di un solo servizio igienico, non sia utilmente frazionabile in parti corrispondenti alle quote (2/3 e 1/3) e la porzione minore risulti priva di concreta utilità economica, l’immobile deve ritenersi non comodamente divisibile e, a richiesta del maggior quotista, la comunione va sciolta mediante attribuzione dell’intero a quest’ultimo, con corresponsione del conguaglio in denaro al condividente minor quotista.

Successioni - Divisione di beni caduti in successione - Scioglimento della comunione ordinaria su beni immobili -Norme applicabili; Rif. Leg. Artt. 720 e 1116 c.c.

editor: Ferrandi Francesca