La responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede - Cass. Civ., Sez. V, Ord., 14 agosto 2026, n. 24651
La causa, che aveva ad oggetto la notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria sulla base di cartelle di pagamento notificate al controricorrente nella qualità di erede della genitrice ed in proprio, origina dall'iscrizione a ruolo di debiti portati da alcune cartelle di pagamento.
Poiché la responsabilità per i debiti tributari del "de cuius" presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato che abbia validamente rinunciato all'eredità non risponde dei debiti fiscali del defunto, neppure se portati da cartelle e da preavviso di iscrizione ipotecaria notificati dopo l'apertura della successione; è pertanto illegittima la pretesa erariale fondata su cartelle relative a debiti del "de cuius" nei confronti del rinunciante, e non rileva, in assenza di specifiche allegazioni e prove, la mera astratta revocabilità della rinuncia ex art. 525 c.c. né la necessità dell'Amministrazione di interrompere la prescrizione nell'arco del decennio per l'accettazione.
Successioni – Eredità – Rinuncia all’eredità – Debiti del de cuius - Qualità di erede; Rif. Leg. Artt. 521 e 522 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
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