Collocamento giudiziale di minori in struttura e rimborso delle rette al Comune - Cass. Civ., Sez. I, ord. interl. 4 agosto 2026 n. 24435
Sabato, 12 Settembre 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| Affido familiare
| Aspetti fiscali e previdenziali
| Minori
In tema di interventi socio-assistenziali in favore di minori, riveste particolare rilevanza la questione se, a seguito del collocamento disposto dall’autorità giudiziaria presso una struttura residenziale e dell’anticipazione delle relative rette da parte del Comune, l’obbligo di mantenimento gravante sui genitori consenta all’ente di ripetere integralmente le somme erogate, ovvero se il loro concorso debba essere determinato, secondo la disciplina statale e regionale dei servizi sociali e il regolamento d’ambito, in misura proporzionata alla situazione economica familiare risultante dall’ISEE e comunque sostenibile; ne consegue l’opportunità della trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375, primo comma, cod. proc. civ.
Due minori, affidati provvisoriamente al servizio sociale comunale per provvedimento dell’autorità giudiziaria, erano stati collocati in una struttura di accoglienza. Il Comune domandava ai genitori il rimborso integrale di euro 67.877,90 per le spese di affido e ricovero. Il Tribunale respingeva la domanda; la Corte d’appello la accoglieva, ritenendo persistente l’obbligo genitoriale di mantenimento e insussistente una norma che imponesse all’ente una quota definitiva di spesa. I genitori ricorrevano per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che il servizio residenziale costituisse prestazione sociale con compartecipazione parametrata all’ISEE e alla sostenibilità dell’onere. La Cassazione, ravvisata la particolare rilevanza dei primi due motivi, ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Minori – Affidamento ai servizi sociali – Collocamento in struttura residenziale – Mantenimento dei figli – Spese socioassistenziali – Rivalsa del Comune – Rimborso delle rette – Compartecipazione dell’utenza – ISEE – Sostenibilità dell’onere – Ordinanza interlocutoria – Questione di particolare rilevanza – Pubblica udienza - Rif. Leg. art. 147 cod. civ.; artt. 132, comma 2, n. 4; 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5; 375, comma 1 380-bis.1. c.p.c.; att. c.p.c.; artt. 31 e 111, comma 6 Cost.; artt. 25 e 26 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404; artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; artt. 8, comma 3, lett. l), 18, comma 3, lett. g), 25, comma 1 della Legge 8 novembre 2000, n. 328.
editor: Cianciolo Valeria
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