La differenza fa il delitto di stalking e le molestie - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 03 settembre 2026, n. 32851

La sentenza in questione è interessante anche nella parte in cui ricorda che l'aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto è configurabile non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero, ma anche quando la posizione ricoperta abbia facilitato il reato stesso, essendo l'incarico religioso non limitato alle funzioni strettamente connesse al culto, ma comprensivo di tutte le attività prestate al servizio della comunità comunque riconducibili al mandato.

Martedì, 8 Settembre 2026
Giurisprudenza | Maltrattamenti e stalking | Legittimità
Cass. Pen., Sez. V, Sent., 03 settembre 2026, n. 32851; Pres. Catena, Rel. Cananzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 c.p. e quello di cui all'art. 660 c. p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie: sicché si configura il delitto di cui all'art. 612bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.

Stalking – Molestie – Differenze – Conseguenze della condotta; Rif. Leg. Artt. 612-bis e 660 c.p.

editor: Ferrandi Francesca