Ascolto del minore infradodicenne - Cass. Civ., 31 agosto 2026, n. 24860
Nei procedimenti de responsabilitate, l'ascolto del minore, in difetto di specifica richiesta e allegazione della capacità di discernimento, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, ma non costituisce un adempimento inderogabile, neppure in caso di rifiuto riconducibile a non provati episodi di violenza domestica
Responsabilità genitoriale e affidamento dei minori – Mancato ascolto del minore infradodicenne – Necessità di richiesta delle parti - Allegazione della maturazione – Giudizio discrezionale del giudice di merito
Rif. Leg. Art. 330 c.c.; Artt. 473-bis.4, 473-bis.5 c.p.c.
In tema di provvedimenti riguardanti l’esercizio della responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli, l'ascolto del minore infradodicenne, in difetto di specifica richiesta corredata delle ragioni della maturazione, non costituisce un adempimento tassativo ed inderogabile, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito apprezzare la capacità di discernimento del minore sulla base delle risultanze processuali, senza essere tenuto a motivare specificamente l'omessa audizione. Pro veritate, il giudice del merito non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine, tramite un'autonoma valutazione, il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i propri compiti. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna allegazione è stata fornita in ordine a comportamenti di violenza domestica tenuti da parte del padre, cosicché le accuse rivolte dalla bambina nei confronti del genitore non sono idonee, di per sé, a condurre a diverse valutazioni in ordine alla necessità di compiere un suo ascolto.
In tema di provvedimenti riguardanti l’esercizio della responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli, l'ascolto del minore infradodicenne, in difetto di specifica richiesta corredata delle ragioni della maturazione, non costituisce un adempimento tassativo ed inderogabile, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito apprezzare la capacità di discernimento del minore sulla base delle risultanze processuali, senza essere tenuto a motivare specificamente l'omessa audizione. Pro veritate, il giudice del merito non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine, tramite un'autonoma valutazione, il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere adeguatamente i propri compiti. Nel caso di specie, tuttavia, nessuna allegazione è stata fornita in ordine a comportamenti di violenza domestica tenuti da parte del padre, cosicché le accuse rivolte dalla bambina nei confronti del genitore non sono idonee, di per sé, a condurre a diverse valutazioni in ordine alla necessità di compiere un suo ascolto.
editor: Fossati Cesare
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