Assegno divorzile e irrilevanza della riduzione volontaria della capacità reddituale

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 26 agosto 2026 n. 24782 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Dal Moro
Assegno divorzile e mantenimento dei figli: sacrificio professionale dell’ex coniuge e irrilevanza della riduzione volontaria della capacità reddituale


Divorzio - Assegno divorzile - Funzione perequativo-compensativa - Sacrificio professionale - Scelte familiari condivise - Squilibrio economico - Mantenimento dei figli minori - Proporzionalità del contributo - Spese straordinarie - Riduzione volontaria del reddito

Sabato, 29 Agosto 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 26 agosto 2026 n. 24782 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di assegno divorzile, la funzione perequativo-compensativa, fondata sul principio di solidarietà post-coniugale, giustifica il riconoscimento del contributo quando lo squilibrio economico tra gli ex coniugi sia causalmente riconducibile alle scelte condivise di organizzazione della vita familiare, che abbiano comportato per il coniuge richiedente il sacrificio di concrete aspettative professionali e reddituali, anche accertabile in via presuntiva. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
In materia di mantenimento dei figli minori, la determinazione del contributo deve avvenire secondo il criterio di proporzionalità di cui all’art. 337-ter, comma 4, c.c., avuto riguardo alle esigenze attuali della prole, al tenore di vita goduto, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi e alla valenza economica dei compiti di cura.
Non integra una sopravvenuta e incolpevole diminuzione della capacità contributiva la rinuncia volontaria del genitore obbligato al compenso connesso a una carica societaria, ove permangano la qualità di socio, il ruolo gestionale e la percezione di utili.
 
Il Tribunale di Modena, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra A.A. e B.B., aveva disposto l’affidamento condiviso dei due figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, ponendo a carico del padre un contributo mensile di euro 2.000, oltre all’80% delle spese straordinarie, e un assegno divorzile di euro 800 in favore dell’ex coniuge.
La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal marito, aveva ridotto l’assegno divorzile a euro 500 mensili, confermando invece il contributo per il mantenimento dei figli. Quanto all’assegno in favore dell’ex moglie, la Corte territoriale aveva valorizzato il fatto che la stessa, prima del matrimonio, esercitava a tempo pieno la professione forense con redditi significativi, ma aveva poi ridotto progressivamente l’attività lavorativa per dedicarsi in misura prevalente alla cura dei figli, sino a intraprendere un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso il Ministero della Giustizia. Tale scelta, ritenuta quantomeno tacitamente condivisa, aveva inciso sulle prospettive professionali e reddituali della donna, determinando uno squilibrio economico da compensare.
Quanto al mantenimento dei figli, la Corte d’appello aveva escluso la sussistenza di fatti sopravvenuti idonei a modificare l’assetto già stabilito in sede di separazione, ritenendo irrilevante la rinuncia del padre al compenso per la carica di amministratore in una società familiare, trattandosi di scelta volontaria non idonea a ridurre in modo oggettivo e incolpevole la sua capacità contributiva.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Con riferimento all’assegno divorzile, ha ritenuto che la Corte territoriale si fosse conformata ai principi elaborati dalle Sezioni Unite sulla natura assistenziale e perequativo-compensativa dell’assegno, avendo accertato in fatto il sacrificio professionale dell’ex coniuge e il collegamento causale con l’organizzazione familiare. Quanto al contributo per i figli, ha rilevato che il ricorrente mirava, anche in questo caso, a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione conforme ai criteri legali di proporzionalità.

Rif. Leg. art. 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898; artt. 316 e 337-ter, comma 4, cod. civ.; art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; art. 55 del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; L. 8 febbraio 2006, n. 54.
 

editor: Cianciolo Valeria