Quando la tutela di cui all’art. 572 c.p. si estende anche ai rapporti lavorativi? - Cass. Pen., Sez. II, Sent., 14 luglio 2026, n. 26250

Cass. Pen., Sez. II, Sent., 14 luglio 2026, n. 26250; Pres. Caputo, Rel. Imperiali per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di rapporti fra artt. 572 e 612-bis c.p., il divieto di analogia in malam partem impone che i concetti di “famiglia” e “convivenza” dell’art. 572  c.p. siano interpretati nell’accezione ristretta di comunità connotata da stabile relazione affettiva e duratura consuetudine di vita comune; la parafamiliarità, idonea a estendere la tutela anche a rapporti lavorativi (mobbing, attività domestica), richiede comunque prossimità permanente, abitudini di vita comuni, affidamento e soggezione tipici del contesto familiare. Non integra tale presupposto il rapporto tra datore di lavoro e colf che presta attività ad ore, non convive né condivide momenti di vita, si rivolge al datore con modalità formali ed interagisce sulle condizioni di lavoro solo per il tramite della segretaria. In simili condizioni, condotte abituali di ingiurie, minacce e aggressioni verbali, sfociate in sindrome ansioso-depressiva, devono essere qualificate come atti persecutori ex art. 612-bis c.p. e non come maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.


Diritto penale della famiglia – Maltrattamenti in famiglia – Stalking – Rapporti fra maltrattamenti in famiglia e stalking - Concetti di “famiglia” e “convivenza” – Paradamiliarità; Rif. Leg. Artt. 572 e 612-bis c.p.

editor: Ferrandi Francesca