Assunzione transfrontaliera delle prove e prova genetica post mortem: il giudice richiesto non può opporre un divieto sostanziale interno - Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., sent. 16 luglio 2026 n. 196/24

Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., sentenza 16 luglio 2026 n. 196/24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di cooperazione giudiziaria civile nell’assunzione transfrontaliera delle prove, l’art. 12, par. 2, del regolamento (UE) 2020/1783, letto alla luce degli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria richiesta, investita da altro giudice di uno Stato membro di una domanda di esecuzione di una misura istruttoria consistente nell’esumazione del corpo del presunto genitore e nel prelievo genetico post mortem ai fini dell’accertamento della filiazione, non può rifiutarne l’esecuzione per il solo fatto che una norma di diritto sostanziale dello Stato richiesto vieti l’assunzione di tale prova in assenza del consenso espresso prestato in vita dal defunto; il rinvio alle “leggi nazionali” dello Stato richiesto riguarda, infatti, le sole modalità procedurali di esecuzione della prova, mentre la valutazione dell’ammissibilità sostanziale, della pertinenza e del bilanciamento dei diritti fondamentali coinvolti spetta al giudice richiedente, salvo ricorrano i tassativi motivi di rifiuto previsti dall’art. 16 del regolamento.

Nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Genova, un soggetto agiva per far accertare la propria filiazione naturale nei confronti di un uomo deceduto e inumato in Francia. I figli riconosciuti del defunto si opponevano agli esami genetici su di loro e chiedevano che l’accertamento fosse effettuato direttamente sul corpo del padre. Il giudice italiano disponeva quindi una perizia genetica post mortem, previa esumazione della salma, e trasmetteva al Tribunal judiciaire de Chambéry una richiesta di assunzione indiretta della prova ai sensi del regolamento (UE) 2020/1783. Il giudice francese dubitava di poter dare esecuzione alla richiesta, poiché il diritto francese vieta l’identificazione genetica post mortem in materia civile se il defunto non abbia espresso consenso in vita.
La Corte di giustizia ha chiarito che, nell’assunzione indiretta delle prove, il regolamento 2020/1783 distingue tra profili sostanziali, rimessi al giudice richiedente, e profili procedurali, disciplinati dal diritto dello Stato richiesto. L’autorità giudiziaria richiesta deve eseguire la misura secondo le proprie regole processuali e può opporre soltanto i motivi di rifiuto tassativamente indicati dall’art. 16 del regolamento. Non è dunque consentito introdurre un ulteriore motivo di diniego fondato su norme sostanziali interne, neppure quando esse siano qualificate come espressive di principi fondamentali nazionali.
 
Cooperazione giudiziaria civile - Assunzione transfrontaliera delle prove - Regolamento (UE) 2020/1783 -Autorità giudiziaria richiesta - Autorità giudiziaria richiedente; esumazione; prova genetica post mortem - Accertamento della filiazione - Diritto a conoscere le proprie origini - Dignità umana - Vita privata e familiare - Motivi tassativi di rifiuto; diritto sostanziale nazionale - Fiducia reciproca – Rif. Leg. Regolamento (UE) 2020/1783, artt. 1, 3, 5, 10, 12, 16, 19 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 1, 7, 51, 52 - TFUE, art. 267 - Codice civile francese, artt. 16, 16-1-1, 16-9, 16-11 - CEDU, art. 8.

editor: Cianciolo Valeria