Affidamento super-esclusivo in via cautelare alla madre qualora la condotta paterna esponga la prole a violenza assistita ed economica. Tribunale di Lecce, ord. 19 aprile 2026

Sabato, 18 Luglio 2026
Giurisprudenza | Violenza - Ordini di protezione | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Lecce
Tribunale di Lecce, Est, Carrà, ord. 19.04.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’affidamento c.d. super esclusivo (o rafforzato) costituisce una misura estrema e residuale da adottare solamente laddove qualsiasi altra forma di affidamento, compresa quella derogatoria dell’affidamento esclusivo, abbia a risultare inadeguata, al fine di assicurare la massima protezione degli interessi morali e materiali di un figlio minore. Esso trova la propria fonte normativa nell’art. 337-quater c.c., quale istituto di elaborazione pretoria e di diritto vivente, alternativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale. Ricorre quando l’affidamento condiviso o esclusivo risulti pregiudizievole per il benessere del minore in ragione di condotte del genitore integranti maltrattamenti, abusi, trascuratezza, incapacità educativa manifesta o violenza familiare, anche nella forma della violenza assistita. Sotto la vigenza di detto regime, il genitore affidatario è legittimato ad assumere in via esclusiva non soltanto le decisioni di ordinaria amministrazione, ma anche quelle di maggiore importanza afferenti alla vita del minore (cure sanitarie, percorso scolastico, orientamento religioso, cambio di residenza), senza necessità di coinvolgimento dell’altro genitore né di previo provvedimento giudiziario autorizzatorio. Il provvedimento risponde, al contempo, al principio di proporzionalità — essendo adottabile solo ove qualsiasi altra misura più tenue risulti inidonea — e al favor minoris, che impone di privilegiare l’interesse alla crescita armoniosa ed equilibrata del minore rispetto al diritto alla bigenitorialità, comprimibile in presenza di concreto e attuale pregiudizio.

D’altro canto i maltrattamenti reiterati e gravi inflitti da un genitore all’altro, pur non rivolti direttamente verso i figli minori, integrano, per le inevitabili ripercussioni negative sull’equilibrio psicofisico della prole e sulla serenità dell’ambiente familiare, una forma autonoma di maltrattamento verso i figli (c.d. violenza assistita), idonea a fondare l’adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale nonché l’affidamento super esclusivo in favore dell’altro genitore.

L’irregolarità nel versamento del contributo periodico di mantenimento in favore della prole integra, ai fini della regolamentazione civilistica dell’esercizio della responsabilità genitoriale, una forma di violenza economica perpetrata in danno della prole comune, indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta e indipendentemente dall’eventuale successivo ripianamento tardivo degli arretrati. Il genitore convivente che provvede al mantenimento diretto della prole ha diritto di fare legittimo affidamento sulla dazione certa e tempestiva della quota spettante all’altro genitore; il ritardo doloso, specie in presenza di notevole disparità economico-reddituale, produce conseguenze pregiudizievoli per i bisogni primari del minore, in applicazione dei principi espressi dai brocardi “venter non patitur dilationem” e “nemo alitur in praeteritum”.

Rif. Leg. Art. 337-quater c.c.; Art. 473-bis.15 c.p.c.

Affidamento super-esclusivo – Violenza assistita – Violenza economica – Provvedimenti indifferibili

 

editor: Fossati Cesare
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