Maltrattamenti in famiglia: il reato non è escluso per effetto della minore o maggior capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 15 luglio 2026, n. 26582
Il reato di cui all'art. 572 c.p. richiede, quale elemento costitutivo, una condotta oggettivamente idonea a ledere la persona nella sua integrità psico-fisica, consistente nella sottoposizione dei familiari ad una serie di atti di vessazione continui e tali da risultare concretamente idonei a cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni. A fronte dell'oggettiva ricorrenza di tali presupposti, il reato non è escluso per effetto della minore o maggior capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, come pure non è richiesto che la condotta maltrattante sia tale da rendere la vittima succube dell'autore del reato, rimanendo il variabile grado di reazione e di sopportazione da parte della persona offesa, riconducibile a ragioni che attengono a valutazioni di tipo personale, del tutto estraneo alla tipicità del fatto.
Diritto penale della famiglia - Maltrattamenti in famiglia – Condotta rilevante – Atti di vessazione; Rif. Leg. Art. 572 c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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