Maltrattamenti in famiglia, abitualità della condotta e aggravante della presenza del minore: sufficiente l’esposizione del figlio alle vessazioni domestiche idonea a determinarne sofferenza psico-fisica - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 10 luglio 2026 n. 26026
Lunedì, 13 Luglio 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Maltrattamenti e stalking
In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. integra un reato abituale, configurabile quando una pluralità di condotte, anche fisiche e morali, si saldino in una sequenza unitaria sorretta dalla volontà di sottoporre la persona offesa a un regime di vita mortificante, prevaricatorio e violento, non riducibile a mera conflittualità di coppia. La valutazione di attendibilità della persona offesa, ove sorretta da motivazione logica e da riscontri esterni, non è rivalutabile in sede di legittimità mediante una diversa lettura del compendio probatorio.
L’aggravante della commissione del fatto in presenza di persona minore è configurabile quando il minore sia esposto alle condotte maltrattanti poste in essere in danno di un familiare e da tale esposizione derivi una situazione idonea a determinarne sofferenza fisica o psicologica, tale da far inferire, secondo l’id quod plerumque accidit, il rischio di compromissione del normale sviluppo psico-fisico; nella specie, la tenera età del figlio, la sua costante presenza in casa durante le vessazioni e le manifestazioni di disagio, quali pianto e difficoltà ad addormentarsi, sono state ritenute elementi sufficienti a fondare la circostanza.
La Corte di appello di Ancona, riformando parzialmente la decisione di primo grado, confermava la responsabilità dell’imputato per i maltrattamenti commessi nei confronti della compagna, rideterminando la pena e riducendo le statuizioni civili. I giudici di merito valorizzavano il racconto della persona offesa, ritenuto equilibrato, circostanziato e coerente, nonché corroborato dalle dichiarazioni di altri testimoni, da referti medici e da messaggi telefonici. Ne emergeva un quadro di reiterate aggressioni fisiche e morali, minacce, controlli, prevaricazioni e condizionamenti, aggravatisi dopo la nascita del figlio della coppia.
L’imputato ricorreva per cassazione, censurando l’attendibilità della persona offesa, la svalutazione delle prove difensive, la sussistenza dell’abitualità, dell’elemento soggettivo e delle aggravanti contestate, nonché il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo le doglianze in parte generiche e in parte dirette a sollecitare una rivalutazione del merito. Ha confermato che le condotte accertate integravano un sistema stabile di sopraffazione, incompatibile con la prospettazione difensiva della mera conflittualità familiare.
Quanto all’aggravante della presenza del minore, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla circostanza che il figlio, in tenerissima età e sempre accanto alla madre, fosse esposto alle violenze domestiche consumate prevalentemente nell’abitazione familiare. Le reazioni del bambino, consistenti nel pianto e nelle difficoltà ad addormentarsi in concomitanza con i litigi, sono state considerate manifestazioni di disagio idonee a evidenziare il rischio di compromissione del suo sviluppo psico-fisico. Sono state altresì confermate l’aggravante del nesso teleologico per le lesioni inserite nella condotta abituale di maltrattamento e quella dei futili motivi, ravvisata nelle reazioni sproporzionate dell’imputato alla mancata obbedienza della persona offesa ai suoi comandi o divieti.
Maltrattamenti in famiglia - Reato abituale - Persona offesa - Attendibilità della testimonianza; riscontri esterni - Conflittualità familiare - Violenza domestica - Presenza del minore - Sviluppo psico-fisico del minore - Nesso teleologico - Lesioni personali - Futili motivi - Attenuanti generiche – Rif. Leg. artt. 61, n. 1, 61, n. 11-quinquies, 133, 572, 581, 582, 612, primo comma, cod. pen.; art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
editor: Cianciolo Valeria
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