Confisca allargata e beni donati al figlio: onere motivazionale sull’interposizione fittizia nel contesto familiare - Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 luglio 2026 n. 25731

Cass. Pen., Sez. I, sentenza 9 luglio 2026 n. 25731 – Pres. Rocchi, Cons. Rel. Micali per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., quando il bene sia formalmente intestato a un terzo, anche se legato al condannato da uno stretto vincolo familiare, incombe sull’accusa l’onere di dimostrare, mediante elementi gravi, precisi e concordanti, la discrasia tra titolarità apparente e disponibilità effettiva del cespite in capo al condannato. Ne consegue che, ove il giudice dell’esecuzione revochi la confisca di immobili donati dalla condannata al figlio dopo l’emersione del procedimento penale, valorizzando la non convivenza con la madre, l’estraneità del figlio ai fatti e la residenza del suo nucleo familiare nell’immobile, egli deve confrontarsi specificamente con gli indici contrari già posti a fondamento del precedente rigetto dell’istanza restitutoria — quali la gratuità della donazione, la prossimità temporale al giudizio, il rapporto parentale, l’eventuale conoscenza delle vicende processuali e la possibile finalità elusiva del trasferimento — spiegando se e perché le deduzioni difensive siano idonee a superare il sospetto di interposizione fittizia; in difetto, la motivazione è meramente apparente e l’ordinanza va annullata con rinvio.

La vicenda trae origine dalla condanna definitiva di B.B. per il delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., pronunciata in un procedimento nel quale era stata disposta anche la confisca per equivalente fino alla concorrenza di euro 2.150.000, somma ritenuta profitto della circonvenzione di incapace contestata alla stessa imputata e dichiarata prescritta. In sede esecutiva, la Guardia di Finanza aveva sottoposto a confisca diversi immobili formalmente intestati ad A.A., figlio della condannata.
La Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, aveva inizialmente accolto solo in parte l’istanza restitutoria del figlio, distinguendo tra beni donati nel 2011, in epoca antecedente alle indagini, e beni trasferiti con donazione del 9 ottobre 2018, quando la madre era ormai consapevole del procedimento penale a proprio carico. Per questi ultimi immobili, tra cui una villa e tre appezzamenti di terreno, la Corte aveva ritenuto significativa la donazione gratuita intervenuta a ridosso della fase dibattimentale e il rapporto di stretta parentela tra donante e donatario, mantenendo ferma la confisca.
In sede di opposizione, tuttavia, la medesima Corte aveva revocato la confisca dei beni indicati ai progressivi 39-42, ritenendo non provata la natura fittizia della donazione né la mala fede del figlio. Il giudice aveva valorizzato l’assenza di convivenza tra A.A. e la madre, l’estraneità del figlio ai fatti di reato, il trasferimento della residenza della moglie nell’abitazione solo dopo il matrimonio del 2021 e la successiva regolarizzazione della residenza dello stesso A.A., giustificata anche con ragioni fiscali legate alle agevolazioni IMU.
Il Procuratore generale ha impugnato l’ordinanza, denunciandone l’illogicità e la carenza motivazionale. La Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte territoriale si era limitata a recepire in modo acritico le difese dell’opponente, senza confrontarsi con gli elementi già valorizzati nel provvedimento precedente e senza spiegare in che modo le nuove allegazioni fossero idonee a superare gli indici di interposizione fittizia. L’ordinanza è stata quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo esame.

Circonvenzione di incapace - Confisca allargata - Confisca per equivalente - Interposizione fittizia - Disponibilità effettiva del bene - Intestazione formale a terzo - Donazione immobiliare - Rapporto madre-figlio - Nucleo familiare del donatario - Onere della prova - Restituzione di beni confiscati – Rif. Leg. artt. 240-bis, 643, 648-bis, 648-ter.1  cod. pen.; art. 444 cod. proc. pen.; art. 1140 cod. civ.; art. 6, comma 1, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21; art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

editor: Cianciolo Valeria