Assegno divorzile: inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, mira a una nuova valutazione del merito sui presupposti assistenziale e perequativo-compensativo - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 luglio 2026 n. 22874

Lunedì, 13 Luglio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 luglio 2026 n. 22874 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Dal Moro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di assegno divorzile, il riconoscimento dell’emolumento richiede l’accertamento, quale precondizione fattuale, di uno squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, idoneo a fondare la funzione assistenziale quando il richiedente non disponga di mezzi adeguati per un’esistenza dignitosa né possa procurarseli per ragioni oggettive, e la funzione perequativo-compensativa quando tale squilibrio sia conseguenza di scelte condivise di vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole e il suo contributo alla formazione del patrimonio comune o personale dell’altro. È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando la violazione dell’art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, non contesti l’erroneità dei criteri giuridici applicati dal giudice di merito, ma solleciti una diversa lettura delle risultanze istruttorie già valutate nei gradi di merito, così mirando a un nuovo apprezzamento del fatto estraneo al giudizio di legittimità.

Nel giudizio di divorzio il marito aveva chiesto la cessazione dell’obbligo di versare somme in favore dell’ex moglie, deducendo il peggioramento della propria situazione reddituale rispetto alla separazione, anche in ragione della cessazione delle missioni lavorative all’estero. La moglie aveva invece domandato il riconoscimento dell’assegno divorzile. Il Tribunale di Verona, considerati il rilevante divario economico-patrimoniale tra le parti, la durata del matrimonio, l’età dei coniugi, la ridotta capacità lavorativa della donna e il contributo da lei offerto alla vita familiare, aveva liquidato l’assegno in euro 900 mensili.
La Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione, valorizzando la significativa capacità reddituale e patrimoniale dell’ex marito, la limitata autosufficienza economica dell’ex moglie, aggravata da invalidità totale e da esigenze sanitarie, nonché il ruolo da lei assunto nella gestione domestica e nell’assistenza personale durante le frequenti assenze del coniuge per ragioni di servizio. Secondo i giudici di merito, tale assetto aveva consentito al marito di dedicarsi alla carriera militare e alle missioni estere, con conseguenti incrementi reddituali e patrimoniali.
Il marito ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dei criteri di attribuzione dell’assegno divorzile e sostenendo che non fossero stati provati né l’inadeguatezza dei mezzi della richiedente né il sacrificio delle sue aspettative professionali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure non denunciavano un effettivo errore di diritto, ma tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, a fronte di accertamenti fattuali compiuti in modo conforme nei due gradi di giudizio.

Divorzio - Assegno divorzile - Funzione assistenziale - Funzione perequativo-compensativa; Squilibrio economico-patrimoniale; autosufficienza economica - Sacrificio delle aspettative professionali; scelte familiari condivise - Contributo alla formazione del patrimonio - Valutazione delle prove – Rif. Leg. art. 5, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898; Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

editor: Cianciolo Valeria