Circonvenzione di persone incapaci: lo stato di infermità o deficienza psichica della vittima deve avere natura oggettiva - Cass. Pen., Sez. II, Sent., 01 luglio 2026, n. 24186

Cass. Pen., Sez. II, Sent., 01 luglio 2026, n. 24186; Pres. Caputo, Rel. Nicastro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel delitto di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), lo stato di infermità o deficienza psichica della vittima deve avere natura oggettiva e tradursi in una menomazione delle capacità intellettive e volitive tale da renderla facile preda di suggestioni altrui; è tuttavia necessario che il giudice di merito motivi specificamente sulla consapevolezza dell'agente di tale vulnerabilità, sulla sua strumentalizzazione e sul nesso causale psichico tra tale abuso e gli atti dispositivi patrimoniali compiuti dalla persona offesa, pena l'annullamento della sentenza.


Circonvenzione di persone incapaci - Stato di infermità o deficienza psichica della vittima - Abuso della fragilità - Accertamento da parte del giudice; Rif. Leg. Art. 643 c.p.

editor: Ferrandi Francesca