Il differimento della pena per le donne incinte o le madri di bambino sotto l'anno di età è facoltativo - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 07 luglio 2026, n. 25435
A seguito della entrata in vigore del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, anche il differimento della pena per le donne incinte o le madri di bambino sotto l'anno di età da obbligatorio è divenuto facoltativo, rientrando nell’art. 147 c.p. A seguito della novella è, dunque, rimasto inalterato il dovere del giudice, a fronte di una istanza di differimento di detenuta madre di prole di età superiore all'anno ma inferiore ai tre anni, di operare un bilanciamento tra le esigenze di difesa sociale e la tutela del minore. Anzi, l'espresso divieto di rinvio della pena in presenza di "una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti", contribuisce a chiarire, anche rispetto al precedente testo normativo, a quali condizioni l'interesse del minore debba risultare recessivo, ai sensi del comma 5, di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine. Occorre quindi che la sussistenza e la consistenza delle esigenze di protezione della collettività venga verificata in concreto, evidenziando in termini positivi, senza il ricorso a formule generali, da quali elementi emerga la "situazione di pericolo" richiamata dalla norma e fino a che punto possano sacrificare le esigenze del minore.
Diritto penale della famiglia - Differimento pena per madri detenute - Poteri del giudice - Esecuzione penale; Rif. Leg. Artt. 146 e 147 c.p. e legge 9 giugno 2025, n. 80
editor: Ferrandi Francesca
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