Allontanamento d’urgenza disposto dal P.M. per maltrattamenti familiari: la convalida richiede una verifica sostanziale dei gravi indizi e del pericolo attuale - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 7 luglio 2026 n. 25408
Giovedì, 9 Luglio 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Maltrattamenti e stalking
In tema di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare disposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., la misura, pur avendo natura precautelare, costituisce provvedimento giudiziario incidente sulla libertà personale e presuppone la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a uno dei reati tassativamente indicati dalla norma, nonché di fondati motivi di reiterazione di condotte idonee a porre in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa e dell’impossibilità, per la situazione di urgenza, di attendere il provvedimento del giudice. Ne consegue che, in sede di convalida, il giudice deve compiere, nel contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti, una verifica sostanziale dei presupposti della misura, distinta da quella relativa all’eventuale applicazione della misura cautelare.
Ai fini della gravità indiziaria del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, non è necessario che le condotte violente o sopraffattrici abbiano cadenza quotidiana o costituiscano l’unico registro comunicativo del rapporto familiare, essendo sufficiente la loro reiterazione nel tempo, anche se intervallata da periodi di apparente tranquillità, quando determini nella persona offesa uno stabile stato di vessazione; né le dichiarazioni della persona offesa richiedono, di per sé, riscontri esterni, dovendo essere valutate in modo globale e contestualizzato, tenendo conto della natura ciclica e progressiva delle condotte maltrattanti.
È, pertanto, illegittima la mancata convalida fondata su una lettura atomistica degli episodi, sulla svalutazione delle violenze psicologiche o della violenza sulle cose quale mera manifestazione isolata, nonché su valutazioni soggettive circa l’affidabilità dell’indagato o la sua spontanea futura osservanza delle prescrizioni, ove tali elementi siano disancorati dalle emergenze investigative.
Il pubblico ministero aveva disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e del figlio minore. Le condotte denunciate comprendevano, in un arco temporale pluriennale, aggressioni fisiche, prevaricazioni psicologiche, minacce, danneggiamenti e comportamenti volti a costringere moglie e figlio ad abbandonare l’abitazione familiare.
Il giudice per le indagini preliminari non convalidava la misura, ritenendo carente la gravità indiziaria, reputando generiche e prive di riscontri le dichiarazioni della persona offesa e negando l’attualità del pericolo e l’urgenza, anche sulla base dell’apparente disponibilità dell’indagato ad allontanarsi spontaneamente.
La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato senza rinvio l’ordinanza, ritenendo legittimamente disposto l’allontanamento.
Maltrattamenti in famiglia - Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare - Misura precautelare - Pubblico ministero – Convalida - Gravi indizi di colpevolezza - Persona offesa - Dichiarazioni della vittima - Violenza domestica - Violenza psicologica - Pericolo grave e attuale - Urgenza - Divieto di avvicinamento - Interesse del pubblico ministero al ricorso – Rif. Leg. artt. 572, 576, 577, 387-bis, 612-bis cod. pen.; artt. 192, commi 3 e 4, 273, 282-bis, 384, 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen.; art. 111 Cost.
editor: Cianciolo Valeria
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