Maltrattamenti in famiglia e violenza assistita: utilizzabili le registrazioni effettuate dalla figlia e trasmesse alla madre, se valutate con il complessivo compendio probatorio - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 2 luglio 2026 n. 24721

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 2 luglio 2026 n. 24721 – Pres. Giordano, Cons. Rel. Riccio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, le registrazioni audiovisive realizzate, anche clandestinamente, da un soggetto partecipe della comunicazione o comunque autorizzato ad assistervi, e poi messe a disposizione degli inquirenti dalla persona offesa, costituiscono prova documentale acquisibile ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.; non è necessario il sequestro del dispositivo contenente i files originari né trova applicazione l’art. 254 cod. proc. pen., quando la comunicazione non sia appresa presso il gestore o nel corso del flusso comunicativo, ma sia già pervenuta nella disponibilità di uno dei destinatari o partecipanti. L’eventuale doglianza sulla possibile alterazione del contenuto deve indicare specificamente gli atti viziati e la loro decisività rispetto al complessivo compendio probatorio, non essendo sufficiente una deduzione generica sulla catena di trasmissione del supporto.
Il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. è integrato da comportamenti reiterati, anche non sistematici, che, valutati unitariamente, siano idonei a ledere con violenza fisica o psicologica la dignità e l’autodeterminazione della persona offesa; il dolo richiede la consapevolezza di persistere in una condotta vessatoria già posta in essere, senza necessità di un programma criminoso unitario iniziale.
La perizia psichiatrica, quale mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice, non costituisce prova decisiva ai fini dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ove il giudice di merito abbia escluso, con motivazione non illogica, l’esistenza di un dubbio effettivo e ragionevole sulla capacità di intendere o di volere dell’imputato.
 
La Corte d’appello di Messina confermava la condanna dell’imputato per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravato dalla presenza della figlia minore, ritenendo provate reiterate condotte di violenza fisica e psicologica, umiliazioni, minacce e sopraffazioni ai danni della moglie, anche alla presenza della minore. Nel ricorso per cassazione l’imputato deduceva, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle registrazioni audiovisive effettuate con smartphone dalla figlia e trasmesse alla madre tramite WhatsApp, la mancata disposizione di perizia neuro-psichiatrica, il travisamento della prova sulla materialità e sull’elemento soggettivo del reato, la necessità di riqualificare i fatti in minacce, percosse o lesioni, nonché vizi sul trattamento sanzionatorio e sulle statuizioni civili. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.


Maltrattamenti in famiglia - Violenza assistita - Registrazioni audiovisive – WhatsApp - Prova documentale – Inutilizzabilità - Sequestro di corrispondenza - Attendibilità della persona offesa - Perizia psichiatrica – Rif. Leg. artt. 572, 61-quinquies, 85, 89, 132, 133 cod. pen.; artt. 191, 192, 220, 234, 254, 495, 507, 603, 606, 616 cod. proc. pen.; art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; artt. 1226 e 2056 cod. civ.; art. 15 Cost..

 

editor: Cianciolo Valeria