Violazione di provvedimento temporaneo del TM e limiti applicativi dell'art. 387-bis, co. 2, c.p.: esclusa la rilevanza penale in assenza di un ordine di protezione o di un provvedimento emesso nei giudizi di separazione o divorzio - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 30 giugno 2026 n. 24070

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 30 giugno 2026 n. 24070 – Pres. Di Stefano, Cons. Rel. D’Arcangelo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 In tema di violazione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento, il reato previsto dall'art. 387-bis, comma 2, c.p. non è configurabile nel caso di elusione di un provvedimento temporaneo e urgente adottato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. a tutela dei minori, ancorché esso presenti il medesimo contenuto sostanziale dell'ordine di protezione disciplinato dall'art. 473-bis.70 c.p.c. La disposizione incriminatrice, infatti, si riferisce esclusivamente all'elusione dell'ordine di protezione previsto dalla citata norma ovvero di provvedimenti di eguale contenuto adottati nei procedimenti di separazione personale dei coniugi o di scioglimento, cessazione o divorzio del vincolo matrimoniale; ne consegue che l'estensione della sua portata applicativa ai provvedimenti emessi nell'ambito di procedimenti minorili integrerebbe un'interpretazione analogica in malam partem, incompatibile con il principio di tassatività e legalità di cui all'art. 25, comma 2, Cost..
 
Un soggetto, destinatario di un provvedimento temporaneo e urgente adottato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., contenente l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla madre e ai figli minori, si recava presso l'abitazione familiare in violazione delle prescrizioni imposte. Arrestato in flagranza per il reato di cui all'art. 387-bis, comma 2, c.p., il Tribunale di Ancona rigettava la richiesta di convalida dell'arresto, ritenendo la condotta estranea alla fattispecie incriminatrice.
Il Pubblico Ministero ricorreva per cassazione sostenendo che la norma penale dovesse applicarsi a qualsiasi provvedimento civile avente contenuto protettivo.
La Corte ha rigettato il ricorso.

Violazione di ordine di protezione - Provvedimenti temporanei e urgenti - Tribunale per i minorenni - Divieto di analogia in malam partem - Allontanamento dalla casa familiare - Divieto di avvicinamento - Rif. Leg. artt. 473-bis.22, 473-bis.69 e 473-bis.70 c.p.c. Art. 387-bis e 388 cod. pen.; art. 25, comma 2, Cost.; art. 14 Preleggi; art. 53 Convenzione di Istanbul; L. 19 luglio 2019, n. 69; L. 24 novembre 2023, n. 168; D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

editor: Cianciolo Valeria