Dichiarazioni della persona offesa e prova dei maltrattamenti: condanna fondata anche sul solo narrato attendibile della vittima - Cass. Pen., Sez. II, sent. 1 luglio 2026 n. 24273

Cass. Pen., Sez. II, sentenza 1 luglio 2026 n. 24273 - Pres. Caputo, Cons. Rel. Sgadari per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di valutazione della prova dichiarativa, le dichiarazioni della persona offesa dal reato, ove ritenute attendibili dal giudice di merito all’esito di una verifica particolarmente rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, possono essere poste anche da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale, non trovando applicazione la regola di cui all’art. 192, comma 3, c.p.p. relativa alla chiamata in correità. Ne consegue che, in sede di legittimità, la valutazione di attendibilità della persona offesa integra apprezzamento di fatto non censurabile, salvo il caso di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o fondata su mere congetture.

In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato condannato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione, rilevando che il giudizio di responsabilità era stato fondato sulle dichiarazioni convergenti delle persone offese, ritenute intrinsecamente attendibili e corroborate da ulteriori elementi, quali deposizioni testimoniali, fotografie e referto medico attestanti i lividi e le lesioni subite dalla vittima.
 
Diritto penale – Maltrattamenti - Lesioni personali – Estorsione - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Abitualità della condotta Persona offesa - Attendibilità della vittima - Dichiarazioni accusatorie - Riscontri esterni - Rif. Leg. art. 133 cod. pen.; art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria