E' violenza economica, procedibile d'ufficio, quella di chi non paga il mantenimento. Cass. sez. VI pen. sent. 18 giugno 2026, n. 22597
Lunedì, 29 Giugno 2026
Giurisprudenza
| Violenza - Ordini di protezione
| Mantenimento
| Legittimità
L’intera disciplina è stata oggetto di razionalizzazione al fine di racchiudere in un'unica fattispecie penale la condotta del coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
La procedibilità d’ufficio mira a offrire una tutela rafforzata alle vittime di delitti commessi all'interno di rapporti familiari o affettivi, anche cessati.
Rif. Leg. Art. 570-bis cod. pen., art. 570 cod. pen. art. 12-sexies L. n. 898 del 1970
Obblighi di assistenza familiare – violazione – procedibilità – d’ufficio
editor: Fossati Cesare
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