Revisione dell’assegno divorzile. Legittimo l’aumento fondato sul peggioramento della situazione della richiedente e sul miglioramento del reddito dell’onerato - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 giugno 2026 n. 20378
La revisione dell’assegno divorzile è legittima quando vi siano fatti nuovi idonei ad alterare gli equilibri economici sanciti dalla sentenza di divorzio, come il peggioramento delle condizioni della richiedente (patologia depressiva post-lutto, cessazione di redditi di inclusione) e il miglioramento del reddito dell’onerato. L’errore formale della Corte d’Appello nell’considerare l’indennità di accompagnamento come risorsa economica della richiedente, in realtà destinata alla sola persona invalida, non inficia la decisione, se trattata come argomento ad colorandum e non come ragione decisoria, poiché la effettiva motivazione è fondata su elementi concreti e pertinenti.
La richiedente B.B. ha chiesto al Tribunale di Lecce la revisione dell’assegno divorzile (originariamente stabilito in 250,00 € mensili) deducendo un sensibile peggioramento delle sue condizioni economiche e esistenziali, causato dalla prolungata malattia della figlia (poi deceduta), dall’assistenza a lei prestata, dal conseguente stato depressivo e dalla cessazione del reddito di cittadinanza.
Il padre A.A., onerato dell’assegno, ha visto invece aumentare il suo reddito da lavoro dipendente (da 1.400,00 € a circa 1.700,00 € mensili).
Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d’Appello di Lecce, adita, ha parzialmente modificato il decreto, aumentando l’assegno a 450,00 € mensili, sulla base di fatti nuovi idonei a alterare l’equilibrio economico sancito dalla sentenza di divorzio. A.A. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando: (1) motivazione apparente per uso di dati reddituali inesatti; (2) omesso esame di un fatto decisivo (crescita dell’ISEE della richiedente); (3) violazione dell’art. 5, comma 6, legge 898/1970 per presupposti di fatto errati e omissioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero di merito, e pertanto, e che la Corte d’Appello si fosse adeguata ai principi di diritto vivente elaborati dalla nota sentenza della Cass. sez. un. n. 18287/2018), secondo cui l’assegno divorzile ha funzione assistenziale, compensativa e perequativa, e la sua revisione richiede l’accertamento di fatti nuovi che alterano gli equilibri originari.
Assegno divorzile - Revisione dell'assegno divorzile – Sopravvenuta modifica delle condizioni economiche - Rif. Leg. art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 132, comma 2, n. 4 e 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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