Irripetibili le somme versate in eccesso in favore dei figli, in ipotesi di riduzione del contributo al loro mantenimento sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori. Cass. sez. I civ. ord. 22 giugno 2026, n. 21139
In ragione del carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda va contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione.
Ferma la non operatività del diritto di ritenere quanto è stato pagato nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo (con decorrenza dalla domanda di attribuzione o di revisione ovvero, motivatamente, da periodo successivo), non modifica la natura di credito "sostanzialmente alimentare" la circostanza che l'assegno di mantenimento del figlio, all'esito del giudizio, risulti essere sin dall'origine eccessivo, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni inizialmente previste non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione dell'assegno stesso.
Rif. Leg. Artt. 337 – ter, 337-quinques, 337-septies c.c.; Artt. 708, 709 c.p.c.
Assegno di mantenimento in favore dei figli – Riduzione – Restituzione – Giudicato – Prestazione alimentari – Irripetibilità – diversa valutazione dei fatti passatieditor: Fossati Cesare
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