Presunzione legale di non rinviabilità della prova nella vittima vulnerabile di maltrattamenti in famiglia e obbligo del GIP di disporre l’incidente probatorio - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 19 giugno 2026 n. 22766

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 19 giugno 2026 n. 22766 – Pres. Di Stefano, Cons. Rel. Giordano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di maltrattamenti in famiglia, la condizione di non rinviabilità della prova costituisce un presupposto la cui esistenza è presunta per legge quando la persona offesa è vittima vulnerabile, sicché il giudice per le indagini preliminari ha l’obbligo di disporre l’incidente probatorio per l’escussione della stessa, non essendo sufficiente l’audizione svolta in sede di indagini, anche se effettuata con personale specializzato e con supporto audiovisivo, atteso che tale audizione non garantisce il contraddittorio tra le parti e non assicura il giusto bilanciamento tra il diritto dell’imputato al contraddittorio e la tutela della vittima vulnerabile, né evita la ri-vittimizzazione secondaria in dibattimento.

Nel procedimento penale a carico di persona indagata per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., il Pubblico Ministero ha richiesto l’incidente probatorio per la escussione delle figlie minori dell’indagato, persone offese e vittime vulnerabili.
Il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza, ha respinto tale richiesta, ritenendo superflua l’assunzione anticipata della prova, poiché le dichiarazioni delle minorenni erano già presenti agli atti in allegato all’informativa della polizia giudiziaria, che le aveva escusse con personale specializzato e con supporto audiovisivo.
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l’ordinanza dinanzi alla Cassazione, sostenendo la abnormità del provvedimento e richiamando i principi delle Sezioni Unite, sottolineando che l’incidente probatorio è funzionale a garantire il contraddittorio e a evitare la ri-vittimizzazione della persona vulnerabile.
La Corte di Cassazione, Sez. VI penale, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ritenendola abnorme, e dispone la trasmissione degli atti al GIP per l’ulteriore corso, imponendo l’escussione delle minorenni mediante incidente probatorio, in quanto la loro vulnerabilità esclude, in linea di principio, la rinviabilità della prova in dibattimento.

Diritto penale – Maltrattamenti – Incidente probatorio - Vittima vulnerabile - Acquisizione della prova in contraddittorio - Rif. Leg. art. 572 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria