Codice Rosso. Obbligo di notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare solo se la persona offesa ha nominato un difensore o eletto domicilio - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 19 giugno 2026 n. 22764
Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare prevista dall’art. 299, commi 3 e 4-bis, c.p.p. deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio.
Pertanto, ove la persona offesa non abbia né nominato un difensore né dichiarato o eletto domicilio, l’obbligo di notifica dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare non sussiste e la declaratoria di inammissibilità della richiesta fondata sull’omessa notifica alla persona offesa è censurabile per violazione dell’art. 299 c.p.p., fermi restando gli effetti delle ulteriori garanzie informative e partecipative riconosciute alla persona offesa dai successivi interventi normativi.
In un procedimento per delitto di maltrattamenti familiari commesso in danno della madre, è stata applicata una misura cautelare del divieto di avvicinamento.
L’imputato ha proposto istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, ma il Gip ha dichiarato inammissibile l’istanza per omessa notifica alla persona offesa.
Il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 310 c.p.p., ha confermato la declaratoria di inammissibilità, ritenendo che l’obbligo di notifica previsto dall’art. 299, comma 3, c.p.p. sussista anche in assenza di elezione di domicilio da parte della persona offesa.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la violazione dell’art. 299 c.p.p. e la mancata applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullato l’ordinanza del Tribunale e rinviato per nuovo giudizio, ribadendo che l’obbligo di notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare sussiste solo se la persona offesa ha nominato un difensore o ha dichiarato o eletto domicilio.
In assenza di entrambi gli atti, la richiesta non è inammissibile per omessa notifica alla persona offesa, e la declaratoria di inammissibilità è erronea.
Diritto penale – Maltrattamenti – Misure cautelari - Delitti commessi con violenza alla persona - Persona offesa - Notifica della richiesta di revoca o sostituzione - Domicilio dichiarato o eletto - Inammissibilità della richiesta - Rif. Leg. art. 572 cod. pen.; artt. 90-bis, 90-ter, comma 1-bis, 162, 178 lett. c), 282-quater, 299, 310 cod. proc. pen.; L. 24 novembre 2023, n. 168.
editor: Cianciolo Valeria
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