La dichiarazione di successione non ha la funzione di accertare posizioni giuridiche soggettive - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 11 giugno 2026, n. 21620
La dichiarazione di successione, redatta e presentata dal privato, al pari delle altre dichiarazioni fiscali, non costituisce prova legale dei fatti in essa affermati, quali la qualità di erede o la titolarità dei beni indicati, non essendo "destinata a provare" la verità di quanto dichiarato. La sua funzione, in altri termini, non è quella di accertare posizioni giuridiche soggettive, ma esclusivamente quella di assolvere obblighi tributari e di consentire all'Amministrazione finanziaria di determinare il corretto carico fiscale. Di conseguenza, deve escludersi che integri il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di chi, in sede di dichiarazione di successione, si indichi come unico erede sulla base di un atto impropriamente qualificato come testamento olografo, in quanto tale dichiarazione non è destinata a provare la qualità di erede, ma assolve esclusivamente una funzione tributaria e dichiarativa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Diritto penale della famiglia – Successioni – Falso ideologico – Dichiarazione di successione – Qualità di erede; Rif. Leg. Artt. 388 e 483 c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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