Affidamento condiviso e collocamento paritario se rispondente ai bisogni evolutivi della minore. Tribunale de L’Aquila, sent. 22 aprile 2026

Tribunale L'Aquila, Sent., 22/04/2026, n. 805 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In regime di affidamento condiviso, in ordine al collocamento della minore, la quale ha espresso la sua opposizione ad un collocamento prevalente, la cura del superiore interesse della fanciulla è il criterio da seguire e deve essere declinato in concreto, avendo riguardo ai bisogni evolutivi che mutano con il crescere dell'età e di cui ogni minore è portatore. Nella prospettiva in esame, dunque, occorre contemperare duplici esigenze: da un lato, occorre ristabilire ruoli e confini all'interno del sistema familiare, evitando un indebito processo di precoce adultizzazione e, d’altro, occorre conseguire assetti che siano concretamente praticabili e che tengano conto delle volontà espresse da ciascun soggetto coinvolto, in primis dalla minore. In tale ottica, un collocamento prevalente, ove disposto in un contesto ancora segnato da tensioni e vissuti di competizione genitoriale, rischierebbe di consolidare uno squilibrio relazionale e di alimentare la conflittualità. Al contrario, un collocamento condiviso risponde più adeguatamente ai bisogni evolutivi della minore e al suo esplicito desiderio di mantenere rapporti equilibrati, favorendo così un processo di co-genitorialità maggiormente cooperativo.

Il collocamento paritario, infine, preclude statuizioni in punto di mantenimento che ciascun genitore può assolvere in via diretta, ferma la ripartizione alla metà ciascuno delle spese straordinarie.

Rif. Leg. Artt. 151, 156, 337-ter, 337-sexies c.c.

Affidamento condiviso – Collocamento paritario – Interesse del minore – Addebito della separazione – Assegnazione della casa coniugale - Assegno di mantenimento per il coniuge

editor: Fossati Cesare