L’accertamento, nel procedimento di divorzio, dell’indipendenza economica dei figli giustifica la ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di mantenimento. Tribunale di Catania, sent. 16 aprile 2026

Domenica, 10 Maggio 2026
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Divorzio | Merito
Tribunale Catania, Sez. I, Sent., 16/04/2026, n. 1859 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In ipotesi di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto”, essendo stata accertata, nel corso del procedimento di divorzio, l'insussistenza, dalla data di presentazione del ricorso, dei presupposti per l'assegno di mantenimento la cui corresponsione, nelle more, non ha avuto una concreta funzione alimentare, avendone beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio, rende operante la "condictio indebiti", ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 32914/2022.

Va quindi disposta la condanna del genitore alla restituzione dell’importo indebitamente percepito, oltre interessi dalla data di corresponsione al soddisfo, sorgendo la relativa obbligazione ex lege, pur in assenza di domanda, come conseguenza diretta del venire meno del titolo giustificativo per l'incameramento delle somme.

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-septies; Art. 615 c.p.c; Art. 5, comma 6, Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile - Assegno di mantenimento figlio maggiorenne – Indipendenza economica - Condictio indebiti - Ripetizione

editor: Fossati Cesare