Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento occorre accertare, anche in via presuntiva, il tenore di vita del coniuge onerato. Cass. sez. I civ. ord. 20 aprile 2026, n. 10261
Premesso che la valutazione circa la ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi posti a base della prova presuntiva, così come l'apprezzamento della loro idoneità a consentire un'inferenza logica sulla base di una regola di esperienza, costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e che l’omessa verifica di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, è incensurabile in sede di legittimità la pronuncia della Corte d’Appello che ha ritenuto corretta la ricostruzione del tenore di vita operata dal giudice di primo grado, laddove ha considerato sia i redditi dichiarati e percepiti dalle parti e la loro capacità lavorativa specifica, sia i c.d. indicatori di ricchezza, quali la florida attività imprenditoriale dell’obbligato, l'acquisto di diversi immobili in centro città, la titolarità di plurimi rapporti di conto corrente tutti in saldo positivo al momento dell'accertamento in sede esecutiva, così ritenendo congruo l'assegno di mantenimento stabilito in primo grado, tenuto conto vieppiù del sopravvenuto venir meno dell'impegno del marito di pagamento del rateo del mutuo e dell'onere del mantenimento dei figli gravante in via esclusiva sulla madre.
Rif. Leg. Artt. 156, 337-ter, 2722, 2729 c.c.
Presunzioni – Capacità reddituale e patrimoniale – Accertamenti istruttori – Onere di mantenimento del coniuge e dei figli – Valutazione di merito
editor: Fossati Cesare
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