Illegittimità della conferma acritica "per relationem" dell'assegno di mantenimento fissato in sede presidenziale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 aprile 2026 n. 10335

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 20 aprile 2026 n. 10335 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di crisi familiare, i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708 c.p.c. (ovvero nell'ambito del procedimento di cui al D.Lgs. 149/2022) hanno natura interinale e strumentale, essendo destinati a essere assorbiti dalla sentenza di merito e risultando sempre revocabili o modificabili alla luce della clausola "rebus sic stantibus". Pertanto, incorre nel vizio di motivazione apparente la sentenza di appello che, a distanza di anni dall'ordinanza presidenziale, confermi la misura dell'assegno di mantenimento per i figli limitandosi a una adesione acritica a quanto statuito in sede sommaria, sul presupposto di una mancata impugnazione della stessa. Il giudice del merito ha infatti l'obbligo di procedere a una valutazione autonoma e attuale del principio di proporzionalità, operando una comparazione dei redditi dei genitori e verificando le esigenze concrete dei figli (anche maggiorenni), non potendo la motivazione "per relationem" esaurirsi nel mero richiamo di un provvedimento provvisorio reso in un contesto fattuale ormai datato.
 
La vicenda trae origine da un giudizio di separazione introdotto a Roma da una coppia di cittadini stranieri (già residenti in Italia). Nel 2019, il Presidente del Tribunale adottava provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie minori e ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento di € 2.300,00 mensili. Nelle more del giudizio italiano, interveniva una sentenza di divorzio in Brasile, a seguito della quale il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione della materia del contendere.
La Corte d'Appello di Roma, investita del gravame, riformava parzialmente la decisione di prime cure rilevando un "vuoto di tutela" per le figlie (una maggiorenne e una minore), poiché il giudice brasiliano non aveva regolamentato l'affidamento e il mantenimento. Tuttavia, nel quantificare l'assegno, la Corte territoriale si limitava a confermare l'importo di € 2.300,00 fissato sei anni prima dall'ordinanza presidenziale, sostenendo che tale provvedimento non fosse stato oggetto di specifica impugnazione. Il padre ricorreva in Cassazione denunciando, tra l'altro, il difetto di motivazione e la violazione dei criteri di proporzionalità.

Mantenimento figli - Provvedimenti presidenziali - Motivazione per relationem - - Ammissibilità - Limiti - Principio "rebus sic stantibus" - Necessità di autonoma valutazione dei presupposti attuali - Rif. Leg. artt. 337-ter e 337-septies cod. civ.; artt. 70, 71, 132, nn. 3 e 4 ,158 e 708 c.p.c.; art. 4 della  Legge 1 dicembre 1970, n. 898.

editor: Cianciolo Valeria