Procedimento civile e comunicazione del differimento di udienza - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 03 settembre 2026, n. 24953

Non viola il principio del contraddittorio l'omessa comunicazione del differimento dell'udienza alla parte rimasta non costituita.

Mercoledì, 16 Settembre 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Processo civile
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 03 settembre 2026, n. 24953; Pres. Graziosi, Rel. Porreca per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel procedimento civile la comunicazione del differimento di udienza è dovuta solo alle parti già costituite; la parte non costituita, pur potendo costituirsi sino alla data originariamente fissata per l'udienza, non ha diritto alla comunicazione del rinvio qualora scelga di non costituirsi prima di tale data. Diversamente, l'anticipazione dell'udienza, sino alla quale la parte può ancora costituirsi, deve essere comunicata anche alla parte non costituita, trattandosi di modificazione non prevedibile che incide sul concreto esercizio del diritto di difesa. 

Procedimento civile – Comunicazione del differimento di udienza – Costituzione delle parti – Principio del contradditorio; Rif. Leg. Artt. 319 c.p.c., 111 Cost. e 82 disp. att. c.p.c.

 

editor: Ferrandi Francesca