Donazioni in ambito affettivo. Serve prova rigorosa dell’intento liberale, non equilibrio reddituale - Cass. Civ., Sez. III, ord. 20 aprile 2026 n. 10388

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 20 aprile 2026 n. 10388 – Pres. De Stefano, Cons. Rel. Giaime Guizzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Espresso il seguente principio di diritto:
Nel contesto di relazioni coniugali, ovvero di convivenze affettive che abbiano assunto carattere di «unioni di fatto», l’attribuzione di beni immobili, o di mobili registrati, da parte di uno dei coniugi (o conviventi) in favore dell’altro, necessita, per poter essere qualificata come donazione indiretta, di una prova rigorosa - e di motivazione parimenti rigorosa - in ordine alla ricorrenza del cd. animus donandi.”

Nel contesto di un matrimonio in regime di separazione dei beni, la moglie acquistava un'autovettura intestandola al marito, sostenendo integralmente il prezzo: €4.000 mediante permuta del proprio veicolo e il resto (€10.685) tramite finanziamento da lei richiesto, ottenuto e rimborsato, per un totale di € 14.685.
Tentava invano di riottenere il veicolo nel procedimento di separazione personale, sporgendo querela per appropriazione indebita e sottrazione di beni comuni, rivelatasi infruttuosa.
Adiva, quindi, il giudice civile, chiedendo in via principale la restituzione della somma ex artt. 2041 e 2033 cod. civ., negando ogni animus donandi. In via subordinata, contestava la forma solenne per eventuale donazione diretta o indiretta.
Il marito negava la donazione, sostenendo reciproci conferimenti familiari (contestati dalla moglie).
Il Tribunale di Brescia accoglieva parzialmente la domanda ex art. 2041 c.c., condannandolo a € 5.500.
La Corte d'appello di Brescia riformava la sentenza integralmente, qualificando l'acquisto come donazione indiretta (irripetibile per causa liberale), escludendo indebito arricchimento o ripetizione.
La ricorrente impugnava in Cassazione con 5 motivi, centrati su mancanza di prova rigorosa dell'animus donandi, vizi motivazionali, confessione giudiziale del marito e extrapetita.
La Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, ritenendoli fra loro connessi e assorbiti gli altri, sulla base delle seguenti considerazioni:
la donazione indiretta richiede prova rigorosa dell'animus donandi, emergente indirettamente da circostanze provate. Nell’ambito dei rapporti fra i coniugi e nelle convivenze, prevale adempimento doveri familiari ex art. 143 c.c. (proporzionale alle capacità), non liberalità;
la motivazione della sentenza d’appello appare generica ritenendo i "conferimenti spontanei come delle liberalità ed ignorando le contraddizioni emerse (uso esclusivo dalla moglie) e la confessione marito.
 
Donazione – Coniugi – Separazione dei beni – Separazione personale fra coniugi - Donazione fra coniugi – Donazione fra conviventi – Donazione indiretta - Onere della prova dell’animus donandi - Indebito arricchimento – Ripetizione dell’indebito - Rif. Leg. artt. 143, 769, 782, 809, 2033, 2041 cod. civ.; artt. 112 e 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria