Errore revocatorio e assegno divorzile: la valutazione delle attribuzioni da comunione legale non è sindacabile in revocazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 aprile 2026 n. 9325

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 13 aprile 2026 n. 9325 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391‑bis e 395, n. 4, c.p.c. quando la censura, pur formalmente prospettata come errore di fatto, investa in realtà una valutazione giuridica o l’interpretazione della ratio decidendi della sentenza impugnata. Non integra errore revocatorio la dedotta erronea valutazione, ancorché ritenuta incongrua dalla parte, del contenuto degli atti o della motivazione, trattandosi di errore di giudizio. In materia di assegno divorzile, la condizione economico‑patrimoniale delle parti deve essere apprezzata tenendo conto anche dei beni attribuiti a seguito dello scioglimento della comunione legale, secondo il criterio della presunzione di appartenenza paritaria, restando irrilevante l’apporto individuale di ciascun coniuge alla formazione della comunione.
 
Il ricorrente proponeva ricorso per revocazione contro una precedente sentenza di legittimità che aveva rigettato il suo ricorso per cassazione in materia di assegno divorzile.
Egli deduceva un errore di fatto percettivo, sostenendo che la Corte di cassazione avesse erroneamente ritenuto che la Corte d’Appello avesse considerato le attribuzioni patrimoniali derivanti dallo scioglimento della comunione legale, mentre queste erano state dichiarate “ininfluenti”.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, poiché la censura non riguardava una falsa percezione di un fatto incontestato risultante dagli atti, ma la valutazione giuridica e motivazionale** operata dalla sentenza impugnata.
È stato ribadito che l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo in presenza di una svista percettiva ictu oculi rilevabile, e non quando la doglianza investa punti controversi già valutati dal giudice.
In punto di merito, la Corte ha confermato che, ai fini dell’assegno divorzile, i beni derivanti dalla comunione legale concorrono alla valutazione della condizione economica dei coniugi secondo la presunzione di parità, senza rilievo dell’apporto individuale.
 
Processo civile - Ricorso per revocazione - Errore di fatto percettivo - Scioglimento della comunione legale - Assegno divorzile - Presunzione di appartenenza paritaria - Valutazione economico‑patrimoniale - Rif. Leg. artt. 391‑bis e 395, n. 4 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria