Il figlio, erede universale della madre già deceduta, ha diritto al rimborso pro quota, da parte del padre, dichiarato giudizialmente, delle spese sostenute per il suo mantenimento fino all'autosufficienza economica. Cass. sez. I civ., ord. 25 marzo 2026, n. 7187

Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/03/2026, n. 7187 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che l'esistenza del dovere di mantenimento risale fin al momento della nascita del figlio (nel senso stabilito in primo luogo dall'art. 30  della Costituzione) ed il correlato diritto al rimborso del genitore che si sia fatto carico per intero di tale obbligo entra dalla medesima epoca nel patrimonio di quest'ultimo, seppur quale diritto patrimoniale latente esercitabile a condizione e dal momento della definitiva individuazione del concorrente obbligato, siffatto diritto deve intendersi ricompreso nella successione del genitore che si sia fatto carico per intero dell'obbligo di mantenimento, anche se il suo decesso sia precedente all'accertamento del rapporto di filiazione.

 

Rif. Leg. Artt. 277, 315-bis, 316-bis, 1298, 1299 c.c.; Art. 30 Cost.

Dovere di mantenimento dei genitori – Decorrenza – Diritto di regresso – Esercizio dell’azione - Accertamento giudiziale di paternità – Diritto al rimborso - Successione

editor: Fossati Cesare