Le registrazioni di conversazioni telefoniche ritualmente contestate non possono costituire mezzi di prova per un diverso regime di affidamento e di collocamento della minore. Cass. sez. I civ., ord. 5 marzo 2026, n. 4980
Premesso che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 c.c., qualora colui contro il quale questa è prodotta non contesti che essa sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa, dovendo il disconoscimento, da effettuarsi nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., pur se non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta, va cassato il provvedimento di revoca dell'affidamento condiviso e di affidamento esclusivo della minore al padre, qualora fondato su un pericolo rimasto non provato, essendo l'unico elemento probatorio utilizzato costituito soltanto da registrazioni audio/video, non utilizzabili da sole come strumenti di prova, a fronte del disconoscimento della parte controinteressata, tempestivamente promosso.
Rif. Leg. Art. 2712 c.c.; Artt. 214, 216, 473-bis.24 c.p.c.
Registrazione conversazioni telefoniche – Disconoscimento – Contestazione – Efficacia probatoria - Reclamo
editor: Fossati Cesare
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