L'ascolto è uno strumento necessario di scrutinio dell'interesse attuale ed effettivo del minore. Cass. sez. I civ. ord. 19 febbraio 2026, n. 3723

Sabato, 21 Febbraio 2026
Giurisprudenza | Minori | Legittimità
Cass. civ., Sez. I, Ord., 19/02/2026, n. 3723 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'interesse del minore, da realizzarsi anche attraverso lo strumento dell'ascolto, per essere effettivamente tutelato va curato all'attualità e senza riserve salvo che la situazione pregiudizievole, al cui contenimento anche l'omesso e procrastinato incombente debba valere, non si prospetti nell'immediato.

Il giudice può disporre l'audizione del minore infradodicenne, valutandone in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, tenuto conto delle emergenze processuali, senza esser tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni dell'avvenuta maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più egli è lontano dall'età degli anni dodici; al contrario, in caso di richiesta di audizione, tale dovere di motivazione si affievolisce quando manca all'età legale del discernimento un lasso di tempo che può considerarsi significativo, a meno che non emerga un'eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni.

Ogni modifica nel collocamento, anche laddove stabilita in via provvisoria, destabilizza il minore e non può ritenersi bilanciata dalla cautela nel disporre l'eventualità dell'ascolto, all'esito di ulteriori accertamenti.

Cfr. Cass., Sez. I, 21 febbraio 2025, n. 4595

Rif. Leg. Artt. 315-bis, 330, 333 c.c.; Art. 5-bis Legge 4 maggio 1983 n. 184 e e ss.mm.ii.; Art. 473-bis.4 c.p.c.

Affidamento ai Servizi Sociali – Inidoneità genitoriale – Ascolto del minore – Omessa motivazione – Collocamento extra familiare – Pregiudizio per il minore

editor: Fossati Cesare