Il diritto del minore alla relazione genitoriale - Tribunale di Lecce, Sez. Fer., Decreto 10 agosto 2026

Al fine di tutelare il diritto del minore alla relazione con il genitore non collocatario, è necessario un intervento deciso su una situazione di prolungata difficoltà relazionale, con attivazione di incontri presso uno Spazio Neutro e con la collaborazione di operatori specializzati

Giovedì, 17 Settembre 2026
Giurisprudenza | Merito | Genitorialità Sezione Ondif di Lecce
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Il diritto del minore alla relazione genitoriale
Tribunale di Lecce, Sezione Feriale, Decreto del 10 agosto 2026, Giudice Dott. Andrea Carra

Bigenitorialità – Diritti relazionali – Pregiudizio del minore - Inerzia del Servizio Sociale – Attivazioni di percorsi – Condotte ostruzionistiche – Accompagnamento del minore in Spazio Neutro – Prevenzione di situazioni di conflittualità

Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.

Nella prospettiva di tutelare il diritto alla bigenitorialità e i "diritti relazionali" del minore, qualora si riscontri una situazione di stallo e una ingiustificata inerzia da parte dei Servizi Sociali e degli enti preposti nell'attivare il percorso protetto in Spazio Neutro — con conseguente grave pregiudizio alla continuità della relazione tra il figlio minore e il genitore non collocatario —, va disposto l'effettivo avvio degli incontri entro un termine perentorio, con imposizione di una calendarizzazione ravvicinata e con un rigoroso obbligo di massima collaborazione da parte del genitore collocatario. Al fine di scongiurare condotte ostruzionistiche, indebite pressioni o forme di controllo indiretto da parte del genitore collocatario, è legittima e doverosa la disposizione secondo cui le fasi di accompagnamento del minore da e verso lo Spazio Neutro, nonché la custodia durante il tragitto, siano affidate esclusivamente a un operatore specializzato di un apposito Centro per la Famiglia, distaccando temporaneamente il minore dalla figura materna e prevedendo il ricongiungimento con la stessa solo al termine definitivo del rientro a casa

Si ringrazia l'Avv. Stefano Sinisi per la segnalazione del provvedimento

editor: Fossati Cesare