In tema di mantenimento dei figli, l’obbligazione sussidiaria degli ascendenti ex art. 148 c.c. presuppone non soltanto l’inadempimento di uno dei genitori, ma la prova dell’oggettiva impossibilità di costui di adempiere e dell’incapacità dell’altro genitore di far fronte integralmente alle esigenze della prole; tale presupposto non può ritenersi integrato in difetto della dimostrazione dell’infruttuoso esperimento di adeguate azioni esecutive nei confronti del genitore obbligato.
Inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l’omesso esame di atti o documenti senza adempiere all’onere di specifica indicazione e localizzazione degli stessi nei fascicoli dei gradi di merito, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La madre di una minore aveva chiesto alla nonna paterna il contributo al mantenimento, deducendo l’inadempimento e l’irreperibilità del padre, dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, e la propria insufficienza economica. I giudici di merito avevano respinto la domanda per mancata prova dell’infruttuoso esperimento di azioni esecutive nei confronti del genitore obbligato.
La Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile e infondato.
Mantenimento dei figli - Obbligazione sussidiaria degli ascendenti - Onere della prova - Infruttuosa esecuzione nei confronti del genitore inadempiente – Rif. Leg. artt. 148, 316 bis. cod. civ.; art. 473 bis 21, 360 e 366 c.p.c.