Divorzio congiunto: la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non rende improcedibile la domanda. Corte d’Appello di Bologna, sent. 9 dicembre 2025
Nel caso in cui sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, dovendo il Tribunale provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al Tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.
Peraltro, con riguardo al giudizio di divorzio, l'art. 3, comma 2, lett. b), l. n. 898 del 1970 stabilisce espressamente che l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione deve essere proposta ad istanza di parte. Come, pertanto, il giudice non può rilevare d'ufficio l'avvenuta riconciliazione tra le parti, così la relativa eccezione non può essere formulata, per la prima volta, in grado di appello, neppure dal coniuge contumace in primo grado. Parimenti è inaccoglibile l’eccezione tempestivamente proposta in primo grado, senza, tuttavia, produrre documenti o formulare istanze istruttorie, al fine di dimostrare i fatti a suo sostegno.
Risulta inammissibile, poi, la domanda mirante al conseguimento di assegno divorzile, proposta per la prima volta nel giudizio di secondo grado, dovendosi ritenere operante l’art.473-bis.35. c.p.c. che stabilisce il divieto di nuove domande ed eccezioni di cui all’art. 345 c.p.c. nell’ipotesi di domande aventi ad oggetto diritti disponibili, come il diritto del quale si tratta, qualora non si possa fondare la domanda di riconoscimento di assegno divorzile su fatti sopravvenuti rispetto alla sentenza impugnata.
Rif. Leg. Artt. 345, 473-bis.19, 473-bis.35, 473-bis.51 c.p.c.; Art. 5 Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Revoca del consenso – Eccezione di riconciliazione – Preclusioni in grado – Divieto di nova – Assegno divorzile – Inammissibilitàeditor: Fossati Cesare
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