Per la revoca dell’assegnazione della casa familiare non è necessario che il figlio maggiorenne raggiunga la piena indipendenza economica. Tribunale di Milano, sent. 6 maggio 2026
Gli accordi negoziali tra le parti raggiunti in sede di separazione o divorzio, qualora definiscano gli aspetti tipici sui quali si deve funzionalmente pronunciare il giudice della famiglia, non solo sono soggetti a verifica nella fase genetica dell’accordo, ma anche a modifica in caso di sopravvenienza di circostanze rilevanti, pena, in difetto, la privazione della funzione tipica del Tribunale.
Tanto premesso, l’assegnazione della casa familiare può essere disposta e mantenuta solo in ragione dell’interesse dei figli minori o dei maggiorenni non indipendenti a conservare il medesimo habitat domestico, inteso come centro degli affetti e delle relazioni sociali, solo ed esclusivamente in “protezione della prole”, ma non costituisce uno strumento di mantenimento, né di tutela del diritto all’abitazione.
In ragione di ciò, in presenza di un figlio maggiorenne, non deve necessariamente attendersi l’autonomia economica per fare venire meno il diritto all’assegnazione, che deve essere valutato caso per caso, con criteri proporzionalmente crescenti in considerazione della età del beneficiario e va revocato nel caso in cui, come nella fattispecie, non si ritengano più sussistenti i presupposti in fatto e in diritto.
Rif. Leg. Art. 337-sexies, 337-septies c.c.
Modifica della condizioni di divorzio – Accordi di separazione – Mantenimento del figlio maggiorenne – Assegnazione della casa familiare - Revocaeditor: Fossati Cesare
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