Separazione consensuale: annullabili le pattuizioni economiche assunte dal coniuge in stato di incapacità naturale - Trib. Napoli, Sez. XI, sent. 24 aprile 2026 n. 6712
Martedì, 16 Giugno 2026
Giurisprudenza
| Separazione dei coniugi
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| Amministrazione di Sostegno
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| Merito
Sezione Ondif di Napoli
In tema di separazione consensuale, le pattuizioni patrimoniali contenute nell’accordo omologato conservano natura negoziale e sono pertanto soggette alle ordinarie regole di validità del contratto; ne consegue che esse sono annullabili, ai sensi degli artt. 1425, comma 2, e 428 c.c., ove risulti provato che uno dei coniugi, al momento della stipula, versava in stato di incapacità naturale tale da menomarne in modo apprezzabile la capacità di intendere o di volere e da impedirgli la formazione di una volontà negoziale cosciente, specie quando l’obbligazione assunta risulti sproporzionata rispetto alle sue condizioni reddituali e patrimoniali. L’annullamento delle statuizioni economiche non incide sul diritto del figlio minore al mantenimento, che trova fondamento diretto nella legge, ma comporta la necessità di rideterminarne il quantum secondo criteri legali, adeguati e sostenibili.
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta da un coniuge, rappresentato dall’amministratore di sostegno, diretta all’annullamento delle sole statuizioni economiche contenute nell’accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Roma. L’attore aveva assunto obblighi di mantenimento pari a euro 100 mensili in favore della moglie e a euro 1.500 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, per il figlio minore. Il giudice ha ritenuto provato che, al momento della stipula dell’accordo, l’uomo fosse affetto da disturbo bipolare di tipo II, con compromissione della capacità di autodeterminazione e di gestione patrimoniale, tale da integrare uno stato di incapacità naturale ai sensi dell’art. 428 c.c. Le pattuizioni economiche sono state quindi annullate con effetto ex tunc, restando impregiudicata la successiva rideterminazione del contributo al mantenimento del figlio secondo criteri legali.
Separazione consensuale - Pattuizioni economiche assunte dal coniuge in stato di incapacità naturale – Amministratore di sostegno - Rif. Leg. artt. 156, comma 7, 428, 1425, comma 2, cod. civ.; artt. 710 e 711 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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