Mantenimento prole: irrilevanza delle volontarie dimissioni del genitore ai fini della capacità contributiva - Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 gennaio 2026 n. 1873

Mercoledì, 28 Gennaio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Mantenimento dei figli
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 27 gennaio 2026 n. 1873 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La perdita del lavoro da parte del genitore per volontarie dimissioni, soprattutto in presenza di un profilo professionale altamente specializzato (come il passaggio dalla P.A. alla libera professione forense), non integra una situazione di oggettiva impossibilità contributiva al mantenimento della prole, potendo l'assegno quantificarsi sulla base della capacità lavorativa generica; la relativa valutazione di fatto della Corte d'appello, adeguatamente motivata, è sottratta al sindacato di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c., non ravvisandosi carenza del minimo costituzionale motivazionale.

Mantenimento del figlio - Impossibilità contributiva al mantenimento della prole - Rif. Leg. art. 337-ter c.c.; artt. 132, comma 2, n. 4, 360 nn. 4) e 5), 398 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria